(massima n. 1)
Il divieto della prova testimoniale della simulazione sancito dagli artt. 1417 e 2722 c.c. nei confronti delle parti opera anche nei confronti dell'erede che agisca per l'acquisizione al patrimonio ereditario di beni che hanno formato oggetto del negozio simulato cui ha partecipato il de cuius, in quanto l'erede si avvale di un titolo che lo pone nell'identica posizione giuridica del suo dante causa, per cui egli non è terzo rispetto al negozio simulato, ma parte a tutti gli effetti. Pertanto, l'erede non può avvalersi della prova per testi e per presunzioni, sempre che la controparte si opponga all'assunzione del mezzo istruttorio vietato, essendo stabilito il divieto ad esclusiva tutela degli interessi privati.