(massima n. 1)
Il legittimario che per far valere il suo diritto alla quota di riserva chiede l'accertamento della simulazione e la nullità, per difetto dei requisiti di forma, di un atto dissimulato, stipulato dal de cuius — nella specie donazione dissimulata da una vendita per scrittura privata — non ha bisogno di esperire contestualmente la domanda di riduzione — necessaria invece nel caso in cui l'atto dissimulato è valido — per non soggiacere ai limiti di prova previsti dall'art. 1417 c.c., perché l'accoglimento di detta domanda di nullità comporta la declaratoria di appartenenza del relativo bene all'asse ereditario, con conseguente calcolo di esso nella determinazione della quota spettante al suddetto legittimario.