(massima n. 1)
Non č configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo. (Fattispecie relativa alla uccisione con arma da fuoco di due persone da parte di un soggetto cui era stato rilasciato il porto d'armi anche in virtł di un certificato medico attestante erroneamente l'assenza di disturbi mentali dell'istante, in cui la Corte ha ritenuto sussistente a carico del medico che aveva emesso il certificato una responsabilitą a titolo autonomo ex artt. 41 e 589 cod. pen., escludendo la configurabilitą del concorso colposo nei reati di omicidio volontario commessi dal paziente).