(massima n. 1)
La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi succeduti a titolo universale (che, versando nella stessa condizione del de cuius, non possono legittimamente dirsi «terzi» rispetto al negozio), soggiace a tutte le limitazioni stabilite dalla legge (art. 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, con conseguente esclusione di quella per testi, per presunzioni, ovvero a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria, incontra, per converso, l'erede che agisca, in qualitą di legittimario, perla tutela della propria quota di riserva (per la tutela, cioč, di un diritto suo proprio), a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota.