(massima n. 1)
Gli atti con i quali il comune chiede il pagamento degli oneri di attuazione di un p.e.e.p. ai concessionari delle aree o agli acquirenti finali degli alloggi non possano qualificarsi come negozi giuridici in quanto gli atti di intimazioni di pagamento hanno natura di atti giuridici in senso stretto e possono essere validamente compiuti anche da soggetti legalmente incapaci. Pertanto ad essi non è applicabile la previsione dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per cui "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, giacché tale disposizione si riferisce ai soli atti negoziali ed ai provvedimenti amministrativi, mentre gli atti ed i fatti che non siano riconducibili a tali categorie, come ad esempio i fatti illeciti e gli atti giuridici in senso stretto, possono essere compiuti da qualsiasi soggetto che sia attualmente inserito nell'organizzazione amministrativa e che operi nella qualità di agente o organo dell'amministrazione (nella specie, il sindaco del Comune).