(massima n. 1)
In tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza comunale i provvedimenti che - pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo generale emanati dagli organi di governo e ferma restando l'attivitą di vigilanza e verifica successiva riservata a tali organi, secondo il disposto di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 165 del 2001, siano diretti a regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie il limite di velocitą su una determinata strada), a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli art. 6 e 7 c. strad., precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dall'art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell'elenco contenuto in tale disposizione.