(massima n. 1)
Anche se č vero che la riammissione in servizio dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 132 del D.P.R. n. 3/1957, č un istituto di carattere eccezionale, derogando alle regole generali in materia di costituzione del rapporto d'impiego e che l'Amministrazione ha la facoltā di avvalersene unicamente quando riconosca in concreto di aver interesse ad assicurarsi le prestazioni di un determinato soggetto, tuttavia deve ritenersi che nel caso in cui venga data una motivazione specifica per negare la riammissione, inevitabilmente si apre il varco al sindacato sull'eccesso di potere, se non altro in base al parametro della ragionevolezza.