(massima n. 1)
La procedura di selezione avviata da una Asl per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo grado del ruolo sanitario - prevista dall'art. 15-ter, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 502 del 1992, aggiunto dall'art. 13 del D.lgs. n. 229 del 1999, sulla quale non incide l'art. 2 della legge n. 45 del 1999, il quale reca soltanto la disciplina sostanziale dei requisiti per la partecipazione alla selezione medesima - non ha carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della Asl, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalitą e capacitą manageriali. Ne consegue che tutte le relative controversie attinenti alla procedura di selezione, (nella specie concernente l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico e le consequenziali richieste retributive) ovvero al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacitą ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del citato D.lgs. n. 165 del 2001.