(massima n. 1)
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni — anche dissimulate — per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittimità, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.