(massima n. 1)
Integra il delitto di tentata estorsione la condotta di chi richieda, con modalitą violente o minacciose, ottenendo un rifiuto, di effettuare un pagamento con assegno post datato in quanto l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno consiste nel fatto stesso che il contraente-vittima sarebbe stato costretto alla consegna della merce dietro pagamento effettuato con un titolo illegale, privo di efficacia esecutiva, in violazione della propria libertą e autonomia negoziale.