(massima n. 1)
Ricorre la circostanza di cui all'art. 7 della legge 13 maggio 1991, n. 203 nel delitto di estorsione se si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontą del soggetto passivo, sia espressione di capacitą persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertą. (Fattispecie nella quale l'ostentazione di sicurezza d'impunitą degli imputati induceva la persona offesa a non rivolgersi alle forze dell'ordine quanto all'estorsione subita).