(massima n. 1)
In tema di simulazione, il divieto generale, in presenza di contratto redatto per iscritto, del ricorso alla prova per testimoni (e quindi anche a quella per presunzioni in virtù del richiamo di cui all'art. 2729, secondo comma, c.c.), opera solo nei rapporti tra le parti contraenti (e sempreché non sia dedotta l'illiceità del contratto dissimulato) e non già nei confronti dei terzi (art. 1417 c.c.). Di conseguenza, ove sia fatta valere da chi non è parte la nullità del contratto dissimulato (in quanto integrante, nella specie, un mutuo con patto commissorio), non è necessaria una controdichiarazione scritta per dimostrare l'accordo simulatorio essendo consentito al giudice del merito di utilizzare lo strumento probatorio costituito dalla prova indiziaria e presuntiva, che è d'altronde il mezzo di prova costituente la regola in materia di simulazione, data la natura della controversia.