(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29, D.Lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63, D.Lgs. n. 165 dei 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione fino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, D.Lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001), aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo 'status' di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum. (Nella specie, le Sezioni unite della S.C. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia avente ad oggetto l'annullamento sia del decreto rettorale di modifica dello statuto dell'universitą di XXX, con il quale era stato attribuito ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo il diritto di elettorato attivo e che, quindi, incideva sul loro 'status', sia del decreto di indizione delle relative elezioni).