(massima n. 1)
I criteri di organizzazione fatti propri dall'art. 3 del D.lgs. n. 29/1993, ora art. 4 del D.lgs. n. 165/2001, assegnano agli organi politici di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo obiettivi e programmi, mentre spetta ai funzionari di livello dirigenziale l'attivitą di gestione e di adozione di atti e provvedimenti amministrativi con relativa responsabilitą.