(massima n. 1)
La prova della simulazione č normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneitā dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, č rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non č censurabile in sede di legittimitā, essendo il relativo sindacato limitato al solo procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla soluzione adottata.