(massima n. 1)
Le limitazioni alla facoltā di prova della simulazione, previste per i contraenti dall'art. 2722 c.c. limitazioni che trovano fondamento nella riprovazione sociale della menzogna non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controdichiarazione, possono provare l'esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. Il relativo accertamento č rimesso al giudice del merito ed č censurabile in sede di legittimitā per insufficienza o erroneitā logico giuridica della motivazione.