(massima n. 1)
In materia di simulazione, i limiti all'ammissibilitą della prova per presunzioni semplici stabiliti dall'art. 1417 c.c. (e, pił in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati e non della legge, derivando dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e dalla loro possibilitą di procurarsi la prova della simulazione attraverso le cosiddette controdichiarazioni contenenti l'intesa simulatoria. Conseguentemente, detti limiti sono sottratti al rilievo d'ufficio da parte del giudice.