(massima n. 1)
Il conduttore che deduca la simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo transitorio, stipulato nella vigenza della legge n. 392 del 1978, al fine di ottenere l'accertamento della destinazione abitativa ordinaria e della conseguente nullità, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 cit., delle clausole relative al canone e alla durata, ha l'onere di dimostrare che il locatore fosse a conoscenza della effettiva destinazione dell'immobile locato: tale prova può essere fornita anche per testi o per mezzo di presunzioni ai sensi dell'art. 1411 c.c. (recte: 1417; n.d.r.), trattandosi di fornire la prova dell'illiceità dell'accordo simulatorio.