(massima n. 1)
La diffamazione, che č reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono le espressioni offensive e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state inserite in un messaggio di posta elettronica diretto a pił destinatari, non č sufficiente il mero inserimento nella rete, ma occorre quanto meno la prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario. (In motivazione la Corte ha precisato che tale prova non deve essere necessariamente frutto di accertamenti tecnici, potendo essere oggetto di testimonianza e anche di prova logica acquisita in via inferenziale, ad esempio facendo riferimento all'accertata abitudine del destinatario di accedere con frequenza al "server" di posta elettronica).