(massima n. 1)
L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 cod. pen., č integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumitą del soggetto passivo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riguardo alla condotta del genitore che, recandosi a fare la spesa, aveva lasciato da sola la figlia minore di 23 mesi all'interno della propria automobile, ermeticamente chiusa ed esposta al sole nelle ore pił calde della giornata).