(massima n. 1)
La prova della simulazione non deve necessariamente preesistere al processo, ma può essere acquisita attraverso gli atti dello stesso processo. Attraverso le risposte date dall'interessato in sede di interrogatorio, può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, se in riguardo ad essa si ha confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono soltanto tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto.