(massima n. 1)
In tema di prova della simulazione inter partes la legge, mentre vieta la prova per testi, tranne per determinati casi — quelli previsti dall'art. 2724 c.c. e quelli in cui, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto — nonché la prova per presunzioni (art. 2729, secondo comma, c.c.), non contiene invece alcuna disposizione che vieti l'interrogatorio formale che, in quanto diretto a provocare la confessione della parte cui è deferito, è sempre ammissibile, purché verta su circostanze concludenti ed influenti, non abbia per oggetto negozi per i quali sia richiesto l'atto scritto ad substantiam, e non sia in contrasto con gli atti di causa, sì da apparire dilatorio o defatigatorio. Ed anche con riguardo ai contratti relativi a trasferimenti immobiliari richiedenti quindi la forma scritta ad substantiam, deve pur sempre considerarsi ammissibile l'interrogatorio formale inteso a provocare la confessione circa la simulazione del contratto e non la sussistenza di esso.