(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1417 c.c. le limitazioni di prova della simulazione per i contraenti concernono la prova per testimoni e quelle per presunzioni, sempreché non si tratti di far valere l'illiceità del contratto dissimulato, nel qual caso la prova anzidetta è ammessa senza limiti, come nel caso di domanda proposta dai terzi. L'anzidetta limitazione della prova testimoniale non osta, peraltro, all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale del soggetto cui è deferito, ad eccezione del caso in cui si tratti di contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam. Tale eccezione peraltro può configurarsi soltanto nella simulazione relativa, non anche nella simulazione assoluta, vertendosi in tema di prova dell'inesistenza del negozio che si assume solo apparentemente posto in essere.