(massima n. 1)
Il principio in base al quale la prova della simulazione può essere data anche con testimoni, e senza limitazione alcuna, qualora la domanda sia proposta dal terzo (art. 1417 c.c.), non soffre deroga per il caso di azione di simulazione di vendita immobiliare, per interposizione fittizia di persona, perché con tale azione il terzo tende a fare emergere la vera identità dell'acquirente, rendendo inefficace nei suoi confronti il contratto simulato, e non, quindi, a conseguire a suo favore un trasferimento del bene, diverso da quello effettivamente voluto dalle parti.