(massima n. 1)
In tema di compravendita di immobile la prova della interposizione fittizia che si ha quando la proprietā del bene viene simultaneamente intestata a persona diversa dall'effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale č consapevole che il vero compratore č un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi č soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa) ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., nel senso che l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre puō essere provato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceitā del negozio dissimulato.