(massima n. 1)
Le infrastrutture di telecomunicazione e quelle ad esse accessorie, sono opere private di pubblica utilità e ciò implica: a) la possibilità di utilizzare lo strumento espropriativo, che riguarda sia le opere pubbliche che quelle private di pubblica utilità (come ora confermato dall'art. 1, co.1, D.Lgs. 2001, n. 327, Testo Unico delle espropriazioni immobiliari); b) la sottoposizione dell'espropriazione finalizzata a opere private di pubblica utilità a regole parzialmente difformi rispetto a quelle dettate per le opere pubbliche in quanto l'indennità va commisurata al valore venale (come ora confermato dall'art. 36 T.U. espropriazioni) ed è inapplicabile l'art. 1, I. n. 1/1978, che riguarda solo le opere pubbliche, o quelle di pubblica utilità che fruiscono di finanziamento pubblico.