(massima n. 1)
Al fine della prova della simulazione assoluta l'atto scritto è richiesto solo ad probationem per superare il divieto della prova orale contraria al contenuto del documento, e, pertanto, tale atto può essere costituito anche da una dichiarazione unilaterale di natura confessoria sottoscritta dalla parte che abbia interesse contrario all'accertamento della simulazione, dovendosi dimostrare soltanto che le parti non hanno voluto concludere il contratto apparente, e non anche, come nel caso di simulazione relativa, che abbiano inteso concludere un contratto diverso per il quale potrebbe essere richiesta la forma scritta ad substantiam.