(massima n. 1)
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta all'amministrazione penitenziaria ai fini del rinnovo di una convenzione professionale, dichiari di non avere procedimenti penali in corso, pur essendogli stato notificato in precedenza avviso di richiesta di proroga delle indagini preliminari per altro reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interessato, una volta venuto a conoscenza di una pendenza giudiziaria, deve accertarsi presso la segreteria del pubblico ministero circa l'intervenuta archiviazione del procedimento e non affidarsi alla sola circostanza che sia trascorso il termine previsto dall'art. 405 cod. proc. pen.).