(massima n. 1)
In tema di delitto di falsitā ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. il dolo di concorso č costituito dalla volontā cosciente di compiere il fatto nella consapevolezza di agire contro il dovere di dichiarare il vero e di contribuire all'altrui condotta seppur unilateralmente, o senza concerto, anche senza convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altri concorrenti. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la condanna per concorso nel delitto di falsitā ideologica del rappresentante legale di una societā che aveva fornito al proprio consulente dati non veritieri con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa all'Agenzia delle Dogane).