(massima n. 1)
L'accordo simulatorio deve esistere al momento della stipula del negozio simulato, nel quale soltanto la simulazione si realizza, sicché il documento che rivela l'accordo, se è anteriore, non giova se non sotto il profilo della rilevazione anticipata del proposito da attuare in futuro; e se posteriore, non può che assumere un valore meramente narrativo e confessorio dell'accaduto, perché proviene dalle stesse parti che hanno fittiziamente negoziato.