(massima n. 1)
In tema di prova della simulazione, la controdichiarazione sottoscritta dai soli venditori (e destinata a documentare la simulazione del prezzo dichiarato rispetto a quello realmente versato) non può legittimamente considerarsi «dichiarazione unilaterale non destinata a persona determinata» - per la quale il secondo comma dell'art. 2704 c.c. prevede l'esonero dalle rigorose forme di accertamento di cui al primo comma - essendo, per converso, funzionalmente diretta alla controparte del negozio, con la conseguenza che la richiesta di prova testimoniale circa la data delle suddette controdichiarazioni deve ritenersi inammissibile.