(massima n. 1)
In tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'articolo 1350 c.c.), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita. (Nella fattispecie, relativa alla simulazione dedotta dal venditore della vendita della nuda proprietà di un villino dissimulante una donazione con interposizione fittizia della acquirente in favore del donatario, il ricorrente aveva lamentato che la corte di merito avesse negato l'interrogatorio formale di compratrice e beneficiario, giacché la sua qualità di parte, per essere subentrato a titolo universale all'originario attore, deceduto in corso di causa, poteva avere rilievo soltanto con riguardo alla prova per testimoni; sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda).