(massima n. 1)
L’esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile urbano - trascorsa inutilmente la data fissata nel provvedimento stesso ai sensi dell’art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392 - è promossa dal locatore, secondo le norme del codice di rito (artt. 605 ss. c.p.c.), davanti al pretore, competente ai sensi dell’art. 16 c.p.c., al quale appartiene altresì, quale giudice dell’esecuzione, la competenza a provvedere in ordine alla successiva fase della graduazione (di cui al D.L. 30 gennaio 1979 n. 21, al secondo comma dell’art. 2 quinquies della L. 6 agosto 1981 n. 456 e all’art. 10 del D.L. 22 gennaio 1982 n. 8), avente connotazione amministrativo-giurisdizionale e caratterizzata dall’esercizio di attività discrezionale.