(massima n. 1)
Con riguardo alla domanda diretta a far valere la simulazione relativa di una vendita immobiliare, dissimulante una donazione, asseritamente nulla per difetto di forma ovvero revocabile per ingratitudine, mentre la prova testimoniale inter partes č ammissibile per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2725 c.c. soltanto se č intesa a dimostrare la perdita incolpevole della eventuale controdichiarazione attestante l'esistenza dell'asserito contratto di donazione dissimulato, č inammissibile il deferimento sul punto del giuramento decisorio, dato che questo, essendo diretto a far dipendere la decisione della lite dalla coscienza della parte, non č un mezzo di prova documentale e non puō quindi sostituire l'atto scritto richiesto ad substantiam dall'art. 1350 c.c. per ogni convenzione riguardante diritti reali immobiliari.