(massima n. 1)
Nell'ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, partecipe dell'accordo simulatorio e perciò soggetto da considerarsi parte del contratto, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, a mente dell'art. 2725 c.c. può essere dato solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2724, n. 3, c.c., che però non ricorre nel caso in cui si alleghi che il preteso documento dell'accordo simulatorio, redatto in unico esemplare, sia stato consensualmente rilasciato, al momento della relativa formazione, nelle mani di una delle parti, essendosi in tal caso in presenza della mera impossibilità di procurarsi la prova scritta del contratto (art. 2724, n. 2, c.c.) non rilevante ai fini della deroga al divieto della prova testimoniale.