(massima n. 1)
In ipotesi di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, di contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, non sono applicabili né l'art. 1417 c.c. — che prevede, tra l'altro, che le parti possono far valere, senza limiti di mezzi probatori, l'illiceità del contratto dissimulato — né l'art. 1414, comma 2, stesso codice — che contempla l'efficacia del contratto dissimulato avente i requisiti di sostanza e di forma — in quanto nell'indicata ipotesi, nella quale, pur mostrando di contrattare con un soggetto, si vuole che gli effetti dell'atto si producano a favore di altri, non si hanno negozi «dissimulati», bensì contratti differenti (quello apparente e quello nascosto), sottoscritti da soggetti in tutto o in parte diversi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui il preteso interponente non può provare, né per testimoni, né attraverso la produzione di una scrittura privata non trascritta, l'acquisto di un immobile, risultante, invece, in forza di atto pubblico trascritto, di proprietà del coniuge separato dell'interponente medesimo).