(massima n. 2)
In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam la limitazione della prova testimoniale e per presunzioni, derivante dall'art. 1417 c.c., non osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale tra le parti, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, se sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, essendo in tal caso oggetto del mezzo di prova l'inesistenza della compravendita immobiliare; l'indagine volta a verificare se l'interrogatorio abbia provocato la confessione giudiziale della simulazione assoluta attiene al merito e, se adeguatamente e congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.