(massima n. 1)
La limitazione in ordine al regime della prova della simulazione tra i contraenti, prevista dall'art. 1417 c.c., è operante solo allorquando, vigendo tra le parti un unico contratto, uno dei contraenti pretenda, mediante semplici presunzioni, postulare la sussistenza di un contratto dissimulato sotto la veste del contratto apparentemente concluso. Non ricorre tale limitazione — e si è fuori del campo della simulazione — allorché, in presenza di due contratti riflettenti il medesimo oggetto, occorra stabilire quale dei due sia quello vero e reale.