(massima n. 1)
In tema di simulazione i limiti stabiliti dall'art. 1417 c.c. all'ammissibilitą della prova per testimoni e a quella per presunzioni nei rapporti tra le parti, sono diretti a esclusiva tutela degli interessi privati, e, pertanto, possono formare oggetto di rinuncia, anche tacita, della parte interessata. Tuttavia, al fine della sussistenza di tale rinuncia, occorre che dalla condotta dell'interessato possa desumersi con assoluta certezza l'intenzione del medesimo a non opporsi all'assunzione dei mezzi istruttori vietati.