(massima n. 1)
Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato per eludere la nullitą delle clausole che si pongano in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone relative alla durata ed al canone (nullitą espressamente sancita dall'art. 79 della legge n. 392 del 1978 in considerazione dello scopo di tutela delle primarie esigenze abitative perseguite dalla legge in questione) realizza una fattispecie negoziale di simulazione relativa, che le parti possono, ai sensi dell'art. 1417 c.c., provare, senza limiti con testimoni, allo scopo di far valere il contratto dissimulato, in cui le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla legge n. 392 del 1978.