(massima n. 1)
In materia di simulazione il principio di prova scritta, che ai sensi dell'art. 2724 n. 1 c.c. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciare argomentare che l'asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità; non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione, nessun riferimento o collegamento logico ricorrendo, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante.