(massima n. 1)
In tema di simulazione, i limiti stabiliti dall'art. 1417 c.c. (e, pił in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) all'ammissibilitą della prova testimoniale sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati, e non possono, pertanto, essere rilevati d'ufficio da parte del giudice.