(massima n. 1)
In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale; ne consegue che la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione. [Nel caso, la S.C. ha rigettato, trattandosi di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la doglianza della ricorrente secondo cui il giudice di merito, nel fare applicazione del suindicato principio con riferimento a contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo, erroneamente aveva, ai fini della prova dell'ammontare dell'importo del canone da essa dedotto come reale in luogo di quello — indicato come simulato — risultante dal contratto, negato valore probatorio a documento — da essa (sola) proveniente — recante l'attestazione di versamento in suo favore della cauzione, in ragione della ritenuta equivocità del medesimo circa la effettiva sussistenza del preteso maggior canone, atteso che la somma ivi indicata come versata ben poteva essere stata determinata in misura diversa da quanto prevede l'art. 11 legge n. 392 del 1978, e ciò indipendentemente dalla validità di detta pattuizione].