(massima n. 1)
In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilitą della scriminante sportiva: a) quando si constati assenza di collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva; b) quando la violenza esercitata risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso; c) quando la finalitą lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti, in tal caso, alcuna violazione delle regole dell'attivitą. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato di lesioni colpose in relazione alle lesioni che, durante una partita di calcio, erano state cagionate da una "scivolata", compiuta in violazione delle norme regolamentari, su un soggetto che usciva dalla propria area di rigore con il pallone in azione di contropiede, in un momento in cui la palla non poteva pił essere raggiunta dall'agente il quale colpiva l'avversario privo ormai di essa).