(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1415, secondo comma, c.c., il promissario acquirente di un bene alienato dal promittente venditore ad altri ha interesse a far dichiarare la simulazione di tale vendita indipendentemente dalla contemporanea proposizione dell'azione di esecuzione specifica del contratto preliminare, attesa l'utilitą e la correlativa esigenza di riportare il bene, oggetto della promessa di vendita, nella disponibilitą del promittente, al fine di conseguire la proprietą di detto bene mediante la stipulazione del contratto definitivo di compravendita e, solo nel caso di rifiuto del promittente, mediante l'azione costitutiva di cui all'art. 2932 c.c.