(massima n. 1)
Al fine dell'accertamento delle condizioni economiche dell'obbligato, il coniuge istante per l'assegno di divorzio può invocare, in qualità di terzo a norma dell'art. 1415 secondo comma c.c., la simulazione di atti compiuti dall'altro coniuge, che implichi occultamento dell'effettiva consistenza di dette condizioni, sì da pregiudicare il riconoscimento e la quantificazione di quell'assegno. (Nella specie trattavasi della costituzione da parte del marito, nel pregresso regime di separazione, di una società di persone con la propria convivente per la gestione di un negozio).