(massima n. 1)
Con riguardo all'azione di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare proposta con successo da un terzo nei confronti delle parti contraenti, le quali in quel giudizio abbiano sostenuto la realtą del negozio impugnato, il giudicato sulla simulazione non spiega effetto nel successivo giudizio tra l'uno e l'altro contraente della compravendita, non essendo la questione della simulazione stata decisa nei rapporti interni tra di loro, soggetti anche ad un diverso regime probatorio (art. 1417 c.c.).