(massima n. 2)
Perché l'accordo simulatorio possa essere fatto valere, per accertare l'effettiva realtà negoziale; da quei terzi i cui diritti ne siano pregiudicati (e, in particolare, dai creditori del simulato alienante) o perché la simulazione non possa essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (ed ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato) è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall'accordo simulatorio, nel senso che essa venga meno o diminuisca nella sua consistenza e divenga difficilmente attuabile in concreto in conseguenza del permanere dell'accordo simulatorio, o del discoprimento della simulazione con la conseguente manifestazione esteriore della effettiva realtà giuridica esistente tra le parti dell'accordo simulatorio.