(massima n. 1)
In materia elettorale, le impugnative introduttive presentate da semplici cittadini ed elettori ed aventi ad oggetto l'ammissione delle liste non sono reputabili tardive anche se presentate dopo lo svolgimento delle elezioni; per la natura dell'atto da gravare e per l'oggetto, infatti, trova applicazione l'art. 130 del Codice del Processo Amministrativo.