(massima n. 3)
Il processo penale sui delitti contro la fede pubblica si caratterizza per il possibile esercizio di due distinte e autonome azioni, suscettibili di epiloghi differenziati: a) l'azione penale principale, volta all'accertamento della colpevolezza o meno dell'imputato rispetto alle ipotesi di reato ed eventualmente alla pronuncia di condanna; b) l'azione "accessoria e complementare" di cui all'art. 537 Cod. proc. pen., preordinata alla tutela della fede pubblica e destinata a concludersi con la declaratoria di falsità del documento, allorché, indipendentemente dall'esito dell'altra azione, la falsità stessa sia accertata dal giudice, con la precisazione che proprio la diversità tra le "due azioni suscettibili di epiloghi differenziati" induce a ritenere infondata la tesi per cui la declaratoria sul falso, ai sensi dell'art. 537 rilevi nei soli limiti di efficacia previsti dall'art. 654 dello stesso codice.